Si ricorda che a partire dal 2017 sono previsti due adempimenti e cioè l’invio delle liquidazioni IVA periodiche e l’invio dei dati relativi a fatture emesse e ricevute (con le indicazioni richieste) non con cadenza annuale ma trimestrale. Tale obbligo, però, non coinvolge i soggetti che adottano il regime contabile forfettario o dei minimi tenuto conto che né addebitano né versano IVA né la liquidano (versandola se a debito) né annotano o presentano la dichiarazione (e ancor più nelle professioni sanitarie). Di conseguenza sono esonerati dall’invio dei dati riferiti alle fatture e dagli adempimenti dello “spesometro”. ●