Risposte Fiscali

Different male electricians on white background
Ho fatto eseguire dei lavori edili e sull’impianto elettrico connessi ad esigenze di manutenzione dell’abitazione privata e solo parzialmente dello studio professionale. La certificazione degli stessi è stata documentata in maniera unica, come se fossero stati eseguiti tutti nei locali dello studio professionale. Al momento della dichiarazione fiscale li ho dedotti come spese della professione per quanto consentito dalla normativa. Rendendomi conto dell’errore, vorrei sanare con una dichiarazione integrativa pagando la maggiore imposta, le sanzioni e gli interessi. Rischio qualcosa a livello penale o è solo una questione amministrativa?

 

La destinazione di una parte dell’immobile a studio professionale rende l’immobile strumentale all’attività professionale per destinazione, a prescindere dalla categoria catastale. Le spese di manutenzione o ammodernamento (se non portati ad incremento del valore dell’immobile) sono deducibili entro il 5% del costo complessivo di tutti i beni ammortizzabili (l’eccedenza si potrà dedurre nei cinque anni successivi in quote costanti). Se l’immobile è ad uso promiscuo la deduzione è ammessa al 50% di quella spettante (sempre che non si disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito ad uso esclusivo della professione). Nel caso in questione, prescindendo dalla deducibilità ammessa entro il limite del 5% come appena citato, occorre precisare quanto segue:

  1. lo studio professionale è situato in un luogo e l’abitazione è nello stesso comune ma in altro luogo; cioè non si può parlare di un’unica unità immobiliare ad uso promiscuo. La certificazione di tali lavori è avvenuta con un’unica fattura e con indicazione nella descrizione di dati falsi o quantomeno erronei relativi al luogo di esecuzione degli stessi per parte di essi; 
  2. lo studio professionale è attiguo, adiacente o comunque facente parte di un complesso immobiliare unico, nel quale alcune porzioni sono state destinate all’esercizio professionale. La certificazione di tali lavori è avvenuta con un’unica fattura e con indicazione nella descrizione di dati falsi o quantomeno erronei relativi all’esatta individuazione del luogo di esecuzione di parte degli stessi.

Nel caso a), se in fattura i lavori eseguiti nell’abitazione risultassero come se fossero stati effettuati nell’altro immobile ad uso professionale, ritengo che l’intento fraudolento sia evidente e ineludibile. Infatti, gli immobili hanno ubicazione e individuazione catastale differente, per cui l’unica finalità che spinge ad indicare una tale descrizione in fattura è quella di permettere al destinatario della fattura (professionista) la deduzione (ai fini delle imposte dirette) o la detrazione dell’IVA (se possibile). Sebbene il rapporto tra committente ed esecutore sia reale e anche il valore economico dei lavori sia quello effettivamente certificato e pagato, comunque vi è un importo attestato per lavori non eseguiti in quell’immobile (anche in parte). Il soggetto che emette una tale fattura fiscalmente espone reali ricavi e un’IVA a debito, ma con la sua falsa descrizione consente sicuramente (anche a livello potenziale) l’evasione delle citate imposte al committente. Un tale comportamento è punito, in quanto reato di pericolo potenziale, dall’articolo 8 del D.Lgs. 74/2000 con severe pene che arrivano fino 6 anni di reclusione (per importi sotto i 100.000 euro). Non vi sono soglie di non punibilità. Il suo comportamento non è “ravvedibile” penalmente. L’utilizzatore della fattura (il professionista) che usa tale documento fiscale per dedurre costi è sanzionato dall’art. 2 dello stesso decreto 74/2000 con pene equivalenti a quelle dell’art. 8. Anche in tal caso non vi sono soglie di non punibilità. Tuttavia l’utilizzatore può sanare la sua posizione: i) sotto l’aspetto amministrativo, con una dichiarazione che rettifica la precedente e che farà emergere maggiore imposta (poiché non dedurrà tali spese dal reddito di lavoro autonomo) e pagando tale maggiore imposta oltre a sanzioni e interessi); ii) sotto l’aspetto penale, in applicazione dell’art. 13 sempre del D.Lgs. 74/2000 che, con le modifiche introdotte nel dicembre 2019, ha consentito la non punibilità del delitto di cui all’art. 2, pagando il dovuto (vedasi punto precedente) sempre che non siano intervenute attività di accertamento fiscale o investigazioni penali nei termini indicati dalla norma. Il fatto reato diventa non punibile, cioè il legislatore, pur in presenza di un fatto antigiuridico, per ragioni di opportunità preferisce non applicare la pena. Nel caso b) se si fosse certificato con una fattura i lavori svolti su un complesso immobiliare unico ad uso promiscuo, ci troviamo, a parere di chi scrive, in una situazione diversa, non tanto nel tentativo scorretto ma quanto nella quantificata deduzione forfettaria di spese su un immobile usata in maniera promiscua. Prescindendo dai limiti del 5%, i lavori sono avvenuti su parti dell’abitazione e parti dello studio. Il legislatore ha stabilito a priori che i costi siano deducibili a metà a prescindere da una effettiva ed esatta ripartizione. Per cui, anche se i lavori fossero esclusivamente effettuati sulla parte adibita a studio professionale, la deducibilità è al 50%. L’erronea o falsa indicazione di quanto indicato in fattura non permette di conseguire concretamente una maggiore deduzione, risultando, il falso, privo di una effettiva capacità di consentire l’evasione delle imposte. Si potrebbe discutere se i lavori fossero eseguiti solo su parti abitative e si certifica falsamente anche sullo studio. La non corretta certificazione potrebbe far rischiare l’accusa per i reati sopra citati per l’intento fraudolento e la possibile deduzione che ne consegue grazie alla deduzione “forfettaria” al 50%. Questo, tuttavia, ritengo sia discutibile e valutabile caso per caso. In definitiva, a fronte di un modesto risparmio di imposta i rischi di fraudolente dichiarazioni risultano seri sotto vari profili. Di contro, in caso di deduzione erronea di spese documentate da una fattura vera in tutti i suoi aspetti (importo, soggetti e descrizione), si corre un rischio di mera natura amministrativa ampiamente sanabile.